Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 30/11/2025 n. 31220
Con questa pronuncia la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un’ex moglie contro la decisione della Corte d’Appello che, in sede di rinvio, aveva negato il riconoscimento dell’assegno divorzile e disposto la restituzione delle somme già percepite.
La Suprema Corte ha ribadito che l’assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa può essere riconosciuto solo a fronte della prova concreta di sacrifici effettivi delle aspettative professionali o reddituali compiuti dal coniuge economicamente più debole in favore della famiglia. Nel caso esaminato, è stato accertato che la ricorrente aveva svolto attività lavorativa sia prima del matrimonio sia dopo la separazione, senza dimostrare rinunce professionali significative, e che aveva inoltre beneficiato di un rilevante patrimonio personale, ritenuto idoneo a compensare il contributo dato alla vita familiare.
La pronuncia si colloca nel solco dell’orientamento consolidato successivo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, confermando un approccio rigoroso alla funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile. La Corte esclude ogni automatismo fondato sul solo divario economico tra gli ex coniugi o sulla generica dedizione alla famiglia, richiedendo invece la dimostrazione puntuale del sacrificio professionale e del nesso causale con lo squilibrio economico finale.
La decisione rafforza dunque il principio secondo cui l’assegno divorzile non ha una funzione redistributiva generale, ma opera esclusivamente in presenza di presupposti concreti e specificamente provati.
