Cassazione Civile, ordinanza 21 febbraio 2026 n. 2181
Con l’ordinanza n. 2181 del 2 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della legittimità dell’installazione di telecamere di videosorveglianza nelle aree comuni, chiarendo i limiti entro i quali tali impianti non violano la normativa in materia di privacy.
Il caso esaminato riguardava una controversia tra due comproprietarie di un immobile. Una delle due aveva installato alcune telecamere per finalità di sicurezza, mentre l’altra ne contestava la legittimità sostenendo che le riprese violassero la propria riservatezza.
I giudici di merito, con decisione poi confermata dalla Cassazione, hanno escluso la violazione della privacy evidenziando come:
- le telecamere non fossero mobili né orientabili;
- il raggio di ripresa fosse limitato agli accessi dell’abitazione della proprietaria;
- l’impianto rispettasse i principi di liceità, necessità e proporzionalità previsti dalla normativa privacy;
- la finalità della videosorveglianza fosse esclusivamente quella di tutela della sicurezza.
La Suprema Corte ha quindi ribadito un principio ormai consolidato: l’installazione di telecamere è lecita quando le riprese sono limitate agli spazi di proprietà o alle aree strettamente pertinenti e quando il trattamento dei dati risulta proporzionato rispetto alle esigenze di sicurezza.
Ne consegue che non ogni installazione di sistemi di videosorveglianza nelle parti comuni costituisce automaticamente una violazione della privacy, dovendo essere valutate caso per caso le concrete modalità di installazione e l’effettiva estensione delle riprese.
