Corte di Cassazione, sentenza 3/11/2025 n. 18056
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18056 del 3 luglio 2025, ha chiarito un principio di grande rilevanza in materia successoria: il figlio che rinuncia all’eredità non risponde dei debiti del genitore defunto, anche se in vita ha ricevuto da quest’ultimo un immobile in donazione.
Il caso nasce dall’opposizione a due decreti ingiuntivi emessi nei confronti di una figlia per il pagamento di compensi professionali maturati dal padre defunto. La donna aveva rinunciato all’eredità, ma il creditore sosteneva che la precedente donazione di immobili e alcune azioni possessorie esercitate dopo la morte del genitore equivalessero ad accettazione dell’eredità.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno respinto questa tesi, decisione poi confermata dalla Cassazione. I giudici di legittimità hanno precisato che:
- l’art. 485 c.c. non si applica ai beni ricevuti in donazione, poiché non fanno parte dell’asse ereditario;
- la donazione costituisce un titolo autonomo che giustifica il possesso del bene;
- il donatario-legittimario non diventa erede solo perché è in possesso di beni donati;
- l’esercizio di azioni possessorie sul bene donato non comporta accettazione dell’eredità.
La pronuncia conferma dunque che la rinuncia all’eredità mantiene piena efficacia anche in presenza di donazioni ricevute in vita, garantendo una tutela rilevante rispetto ai debiti del de cuius.
