Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, sentenza n. 2632 dell’8 giugno 2026
Il Tribunale di Catania ha chiarito che l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione permane fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, anche quando quest’ultima escluda il diritto dell’ex coniuge a percepire un assegno divorzile.
La controversia riguardava un pensionato che aveva richiesto all’INPS di interrompere le trattenute sulla propria pensione, destinate al mantenimento dell’ex moglie, a seguito di una sentenza di divorzio che aveva respinto la domanda di assegno divorzile.
L’INPS aveva tuttavia continuato i versamenti, sospendendoli soltanto dopo aver ricevuto la documentazione attestante la definitività della pronuncia.
Il Tribunale ha ritenuto legittimo il comportamento dell’Istituto, richiamando il principio secondo cui la sentenza di separazione conserva efficacia fino al passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio.
È pertanto onere del coniuge obbligato comunicare tempestivamente all’ente erogatore la sentenza di divorzio, corredata dall’attestazione del suo passaggio in giudicato, per ottenere la cessazione delle trattenute.
Le conseguenze pratiche: la semplice pronuncia della sentenza di divorzio non è sufficiente a determinare l’interruzione dei versamenti effettuati dall’INPS. In assenza della documentazione necessaria, l’Istituto non può essere ritenuto responsabile per la prosecuzione delle trattenute.
