Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 2386/2025
La pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata afferma che i ratei mensili dell’assegno di mantenimento per i figli si prescrivono in cinque anni ex art. 2948 c.c., e non in dieci, salvo il caso in cui vi sia un accertamento giudiziale definitivo sulla debenza di specifici ratei.
Non si applica la sospensione della prescrizione tra coniugi ex art. 2941 n. 1 c.c. in regime di separazione, e nel caso concreto è stato dichiarato nullo il precetto per tutti i ratei anteriori al 7 febbraio 2019 perché ormai prescritti.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 30/11/2025 n. 31220
Con questa pronuncia la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un’ex moglie contro la decisione della Corte d’Appello che, in sede di rinvio, aveva negato il riconoscimento dell’assegno divorzile e disposto la restituzione delle somme già percepite.
La Suprema Corte ha ribadito che l’assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa può essere riconosciuto solo a fronte della prova concreta di sacrifici effettivi delle aspettative professionali o reddituali compiuti dal coniuge economicamente più debole in favore della famiglia. Nel caso esaminato, è stato accertato che la ricorrente aveva svolto attività lavorativa sia prima del matrimonio sia dopo la separazione, senza dimostrare rinunce professionali significative, e che aveva inoltre beneficiato di un rilevante patrimonio personale, ritenuto idoneo a compensare il contributo dato alla vita familiare.
La pronuncia si colloca nel solco dell’orientamento consolidato successivo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, confermando un approccio rigoroso alla funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile. La Corte esclude ogni automatismo fondato sul solo divario economico tra gli ex coniugi o sulla generica dedizione alla famiglia, richiedendo invece la dimostrazione puntuale del sacrificio professionale e del nesso causale con lo squilibrio economico finale.
La decisione rafforza dunque il principio secondo cui l’assegno divorzile non ha una funzione redistributiva generale, ma opera esclusivamente in presenza di presupposti concreti e specificamente provati.
La Sentenza del Tribunale di Livorno n. 1275/2024 decide sul destino di un cane dopo la rottura della convivenza tra due fidanzati. Pur essendo stato adottato insieme, il cane è infatti intestato a Caia e inizialmente è stato gestito da entrambi; in seguito alla cessazione della convivenza Caia ne richiede la custodia esclusiva, mentre Tizio avanza domanda di affido condiviso.
Il Tribunale, in assenza di una normativa specifica sugli animali che vivono con le coppie non coniugate, supera la mera intestazione del microchip come criterio decisivo e stabilisce una gerarchia: prima il benessere dell’animale, poi la relazione affettiva, infine la proprietà. In base all’applicazione di questi tre criteri, il Giudice ha stabilito che il cane debba restare con Caia poichè il rapporto con Tizio è ritenuto debole e la permanenza alternata non gioverebbe all’animale, che ha invece bisogno di stabilità.
La decisione è significativa perché ribadisce che, pur essendo ancora considerati “res” dal punto di vista formale, gli animali domestici sono ormai trattati come esseri senzienti e destinatari di un interesse proprio. La sentenza conferma una tendenza giurisprudenziale: nessun automatismo basato sulla proprietà, ma valutazioni caso per caso, simili a quelle dei procedimenti familiari e rappresenta un ulteriore passo verso il riconoscimento di un vero “status” giuridico degli animali da compagnia, in attesa di una disciplina normativa organica.
Spese straordinarie per i figli: stop alla ripartizione automatica al 50% se i redditi dei genitori non sono equivalenti
Questa sentenza rappresenta un’importante evoluzione nel diritto di famiglia, affermando che il riparto delle spese straordinarie per i figli non deve essere necessariamente e rigidamente paritetico, ma va proporzionato alla capacità economica di ciascun genitore.
Il principio, già previsto per le spese ordinarie dell’art. 337-ter c.c., viene quindi ora esteso alle spese straordinarie, superando la prassi consolidata del 50%.
Da ciò ne consegue che il criterio del riparto paritetico delle spese straordinarie per i figli non può più essere considerato automatico né inderogabile, soprattutto in presenza di una marcata disparità reddituale tra i genitori.
Cassazione Civile sentenza n. 22522 del 04/08/2025
Spese straordinarie: per il rimborso è necessario allegare i documenti
Continuando ad affrontare il tema “spese straordinarie”, la Suprema Corte ha stabilito che il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese sostenute dall’altro genitore, subordinatamente all’esistenza di un preventivo accordo relativo ad esse, nonché le spese mediche e scolastiche ordinarie per i figli, senza che sia in tal caso previsto alcuna preventiva concertazione, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede pertanto un ulteriore intervento del giudice, purchè il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito l’accordo con l’altro genitore, ovvero, nel secondo caso, documentato l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo ed il relativo ammontare, o, in alternativa, almeno messo a disposizione la documentazione necessaria.
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