Corte d’Appello di Messina, 16 febbraio 2026 sentenza n. 116
La Corte d’Appello di Messina ha ribadito che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non attribuisce al coniuge assegnatario un diritto opponibile al proprietario dell’immobile in assenza di un valido titolo originario di occupazione.
Nel caso esaminato, il proprietario aveva ottenuto la condanna al rilascio dell’immobile nei confronti dell’occupante, risultato privo di titolo a seguito della declaratoria di nullità sia del contratto di locazione verbale sia del preliminare di vendita. Nelle more, l’immobile era stato assegnato alla moglie in sede di separazione, la quale proponeva opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. per far valere il proprio diritto a permanere nell’abitazione.
I giudici hanno respinto l’impugnazione chiarendo che la tutela del coniuge assegnatario presuppone sempre l’esistenza di un titolo originario valido (ad esempio un comodato) e che, in mancanza, il diritto dell’assegnatario non può che derivare da quello del coniuge occupante e, se quest’ultimo è privo di titolo, anche la posizione del coniuge assegnatario risulta giuridicamente insussistente.
Ne consegue che la condanna al rilascio è opponibile anche al coniuge assegnatario quando la sua detenzione dell’immobile dipende dal titolo inesistente o nullo dell’altro coniuge.
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non è pertanto idoneo a fondare un’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. quando il coniuge assegnatario non vanta un autonomo titolo di godimento sull’immobile e la sua posizione deriva da quella del coniuge occupante privo di legittimazione, con conseguente opponibilità nei suoi confronti della condanna al rilascio.
