Cassazione, ordinanza n. 2409 del 05 febbraio 2026
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2409 del 5 febbraio 2026, ha confermato che la registrazione (o anche la sola trascrizione) di conversazioni telefoniche tra un coniuge e il proprio amante può costituire una valida prova dell’infedeltà ai fini dell’addebito della separazione.
Il caso nasce da un giudizio di separazione in cui, inizialmente, il Tribunale non aveva attribuito alcuna responsabilità al marito. Successivamente però la Corte d’Appello, esaminando anche la trascrizione di alcune conversazioni telefoniche tra l’uomo e un’altra donna, ha ritenuto provata la relazione extraconiugale e ha quindi addebitato la separazione al coniuge infedele.
Il marito ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che non fosse stata prodotta la registrazione audio originale ma solo una trascrizione, ritenuta quindi non verificabile.
La Cassazione ha però respinto il ricorso, precisando che le registrazioni di conversazioni possono essere utilizzate come prova quando il loro contenuto non viene contestato in modo preciso e circostanziato: non è infatti sufficiente una contestazione generica per escluderne il valore probatorio.
La decisione conferma un principio importante: le conversazioni registrate possono essere utilizzate nei giudizi di separazione per dimostrare comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, purché la prova sia attendibile e non venga efficacemente contestata.
