LA RESPONSABILITA’ DEL CUSTODE: IL CASO FORTUITO IN RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA DEL DANNEGGIATO

Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza 04/11/2025 n. 29147

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29147 del 4 novembre 2025 ribadisce che la responsabilità del custode (nel caso specifico il Comune) è esclusa solo se il danno è causato da un caso fortuito, che può comprendere anche la condotta imprudente della vittima se questa è irragionevole e interrompe il nesso causale con la cosa custodita.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 29147 del 4 novembre 2025 si colloca pertanto nel solco della consolidata interpretazione dell’art. 2051 c.c., riaffermando un principio cardine: la responsabilità del custode ha natura oggettiva e può essere esclusa soltanto dal caso fortuito.

Il pregio della decisione risiede nell’aver ribadito che il caso fortuito non si identifica solo con eventi esterni imprevedibili, ma può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato, quando questa assuma carattere irragionevole e non prevedibile secondo l’ordinaria diligenza.

In tali circostanze, la condotta della vittima si configura come un fattore causale autonomo, idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento dannoso.

La pronuncia chiarisce ancora una volta il delicato bilanciamento tra tutela del danneggiato e limiti della responsabilità oggettiva, evitando che l’obbligo di custodia si trasformi in una forma di assicurazione generalizzata per qualunque evento indipendentemente dal comportamento dell’utente.