Ritardo del volo e circostanze eccezionali: il vettore risponde se il ritardo deriva da una propria scelta gestionale

Tribunale dell'Unione europea – Causa T-656/24 (European Air Charter)

Con la sentenza resa nella causa T-656/24, il Tribunale dell'Unione europea ha affermato che una compagnia aerea non può sottrarsi all'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 invocando una circostanza eccezionale verificatasi su un volo precedente quando il ritardo del volo successivo sia stato determinato da una propria scelta organizzativa. Il nesso causale con l'evento eccezionale si interrompe se la causa determinante del ritardo è una decisione autonoma del vettore, come quella di attendere passeggeri provenienti dal volo precedente. 

La pronuncia rafforza la tutela dei passeggeri, imponendo di valutare autonomamente ciascun volo e richiedendo al vettore di dimostrare non solo l'esistenza di una circostanza eccezionale, ma anche che il ritardo contestato ne sia conseguenza diretta e inevitabile, senza margini di scelta gestionale.

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