Cassazione civile, sentenza 03 marzo 2026 n. 4827
La vicenda nasce dalla richiesta di revisione delle tabelle millesimali proposta da una condomina che contestava l’attribuzione delle spese delle scale ad una unità immobiliare dotata di accesso autonomo dall’esterno e che non utilizzava le scale condominiali.
Con questa pronuncia la Corte di Cassazione ha precisato che la ripartizione delle spese deve seguire i criteri degli artt. 1123 e 1124 c.c., basati sul principio dell’utilità del bene e dell’uso concreto che ne fanno i condomini e conseguentemente ha ribadito che le spese per la pulizia delle scale condominiali devono essere ripartite in proporzione all’uso effettivo del bene e all’altezza del piano servito.
Pertanto, i proprietari di unità immobiliari che non utilizzano le scale per ragioni oggettive possono essere esclusi dalla partecipazione alle relative spese di manutenzione e pulizia.
