Condominio: quando l’amministratore può essere revocato per irregolarità

Tribunale di Foggia decreto reso nella Camera di Consiglio 3 ottobre 2025

Il Tribunale di Foggia ha ribadito un principio molto rilevante in materia condominiale: la mancata presentazione del rendiconto annuale, anche per una sola annualità, costituisce grave irregolarità e giustifica la revoca giudiziale dell’amministratore.

Nel caso esaminato, un condomino aveva chiesto la revoca dell’amministratore per non aver presentato il rendiconto consuntivo 2023, nonostante i solleciti. L’amministratore si difendeva sostenendo di aver operato in regime di prorogatio, di aver avuto gravi motivi personali e di essere stato successivamente riconfermato dall’assemblea.

Il Tribunale ha accolto il ricorso del condomino chiarendo che:

- ai sensi dell’art. 1129 c.c., l’amministratore può essere revocato dall’autorità giudiziaria quando non rende il conto della gestione o in presenza di gravi irregolarità;
- tra queste rientrano espressamente la mancata presentazione del rendiconto e l’omessa convocazione dell’assemblea per la sua approvazione;
- il rendiconto deve essere presentato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 1130 c.c.);
- il superamento di tale termine integra di per sé una grave irregolarità, indipendentemente dall’eventuale successiva approvazione assembleare.

Secondo il Tribunale, la rendicontazione annuale entro termini certi tutela il diritto di ogni condomino a controllare la gestione: consentire ritardi o rendiconti cumulativi per più annualità svuoterebbe di significato questa garanzia.

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