Corte d'Appello di Perugia, sent. n. 278 del 21 maggio 2026
Nei contratti di locazione ad uso non abitativo spetta al conduttore verificare, prima della stipula, che l'immobile sia idoneo all'attività che intende svolgere e che possieda i requisiti necessari per ottenere le autorizzazioni amministrative richieste. La semplice indicazione della destinazione d'uso nel contratto non è sufficiente a far gravare sul locatore un obbligo di adeguamento dell'immobile, salvo che tale obbligo sia stato espressamente previsto dalle parti.
Con la sentenza n. 278 del 21 maggio 2026, la Corte d'Appello di Perugia ha ribadito il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, affermando che il conduttore non può sospendere il pagamento dei canoni invocando l'inadempimento del locatore quando non abbia preventivamente verificato la conformità dell'immobile all'uso programmato. Solo una specifica pattuizione contrattuale può trasferire sul locatore l'obbligo di garantire l'idoneità del bene per una determinata attività.
La pronuncia rappresenta un importante richiamo all'attenzione di imprese e professionisti nella fase di negoziazione dei contratti di locazione commerciale, evidenziando la necessità di disciplinare espressamente in contratto gli eventuali obblighi del locatore relativi alla destinazione d'uso, alle autorizzazioni amministrative e all'adeguamento dell'immobile.
