Condominio: illegittimo addebitare ai condomini in regola i debiti dei morosi

Tribunale di Napoli, sentenza n. 1822 del 4 febbraio 2026

L’assemblea condominiale non può imporre a un condomino in regola con i pagamenti di versare nuovamente somme già corrisposte per coprire le morosità degli altri proprietari.

Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1822/2026, ribadendo i limiti del potere deliberativo dell’assemblea nella ripartizione delle spese condominiali.

Un condomino aveva impugnato una delibera assembleare che gli addebitava ulteriori importi per il pagamento di vecchie fatture relative alle forniture energetiche dell’edificio, nonostante avesse già regolarmente versato le proprie quote. Il condominio sosteneva che le somme richieste fossero necessarie per fronteggiare spese impreviste e urgenti.

Il giudice ha accolto l’impugnazione, rilevando che gli importi richiesti riguardavano debiti già ripartiti negli esercizi precedenti e che il condomino aveva regolarmente assolto i propri obblighi.

Il Tribunale ha precisato che l’assemblea non può trasferire sui condomini adempienti il peso economico delle morosità altrui, salvo il consenso unanime degli interessati.

La sentenza richiama anche un orientamento giurisprudenziale che ammette, in situazioni di comprovata e improrogabile urgenza, la possibilità di richiedere anticipazioni ai condomini in regola. In ogni caso, deve essere garantito il diritto alla successiva restituzione delle somme anticipate.

Assume rilievo anche l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, secondo cui i creditori del condominio possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti soltanto dopo aver escusso quelli morosi.

La morosità di alcuni condomini non può tradursi automaticamente in un ulteriore obbligo di pagamento per chi ha già versato quanto dovuto.

Le delibere assembleari devono rispettare i criteri legali di ripartizione delle spese e non possono imporre ai condomini adempienti di sopportare definitivamente debiti altrui.

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