Cassazione civile, ordinanza n. 20945/2026
La Corte di Cassazione ha chiarito che, nei contratti conclusi online tra professionisti e imprese, la semplice spunta di una casella (flag) non è sufficiente a integrare la specifica approvazione delle clausole vessatorie prevista dall’art. 1341, secondo comma, del Codice civile.
La pronuncia trae origine da una controversia relativa a un contratto di fornitura di energia elettrica, nel quale era prevista una clausola di deroga alla competenza territoriale, approvata mediante il sistema del cosiddetto doppio flag.
Secondo la Suprema Corte, l’approvazione delle clausole vessatorie richiede una firma elettronica, anche nella forma cosiddetta leggera, purché idonea a soddisfare il requisito della specifica approvazione scritta. Nei contratti non soggetti a particolari requisiti di forma, può essere sufficiente, ad esempio, un sistema di autenticazione mediante codice OTP.
Le conseguenze pratiche: le imprese che utilizzano contratti online devono verificare le modalità di accettazione delle proprie condizioni generali. In mancanza di una valida approvazione scritta, clausole quali deroghe alla competenza territoriale, limitazioni di responsabilità o particolari facoltà di recesso possono risultare inefficaci.
La decisione ribadisce quindi che la digitalizzazione dei rapporti contrattuali non elimina le garanzie previste dalla legge a tutela della parte aderente.
