Corte di Cassazione – Ordinanza n. 17136 del 2026
Con l'ordinanza n. 17136/2026 la Corte di Cassazione ha affermato che, nel contratto di pacchetto turistico, la sopravvenuta impossibilità di fruire del viaggio per una causa non imputabile al viaggiatore, tale da rendere irrealizzabile la finalità turistica del contratto, comporta l'estinzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione, con conseguente diritto alla restituzione integrale del prezzo pagato. La Corte ha precisato che tale tutela opera autonomamente rispetto alla disciplina del recesso prevista dall'art. 41 del Codice del Turismo e non è esclusa dalla presenza di una polizza assicurativa contro l'annullamento del viaggio, la quale incide esclusivamente sui rapporti con l'assicuratore e non sulla qualificazione giuridica della vicenda.
