Ritardo aereo: spettano gli interessi dal giorno del disservizio e sono rimborsabili anche le spese legali stragiudiziali

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 19975 del 15 giugno 2026

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 19975 del 15 giugno 2026, ha stabilito che l'indennizzo previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004 per il ritardo del volo costituisce un credito liquido ed esigibile fin dal verificarsi del disservizio. Gli interessi moratori decorrono quindi dalla data del ritardo e non dalla successiva domanda giudiziale, con possibile applicazione del tasso maggiorato previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. 

La Suprema Corte ha inoltre riconosciuto che le spese sostenute dal passeggero per l'assistenza legale stragiudiziale costituiscono un'autonoma voce di danno emergente e sono risarcibili quando, valutate ex ante, risultino ragionevolmente necessarie per ottenere l'adempimento spontaneo del vettore. 

La pronuncia rafforza la tutela dei passeggeri, riconoscendo il diritto ad un ristoro integrale del pregiudizio subito.

We use cookies

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per garantirne il corretto funzionamento. Non effettua alcuna attività di tracciamento. I dati personali sono trattati solo per la gestione delle richieste ricevute e non sono comunicati a terzi. Proseguendo si accetta l’uso dei cookie tecnici.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Si apre in una nuova finestra)