Tribunale di Genova, sent. n. 1761/2026
Con la sentenza n. 1761/2026, il Tribunale di Genova ha riconosciuto il diritto del convivente di fatto al rimborso delle somme impiegate per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile intestato all'altro partner quando tali esborsi eccedano la normale contribuzione alla vita comune e siano stati sostenuti nell'ambito di un progetto di vita condiviso, poi venuto meno.
In tali casi trova applicazione l'azione generale di arricchimento senza causa prevista dall'art. 2041 c.c.: il Tribunale ha infatti precisato che non sono ripetibili le prestazioni riconducibili ai normali doveri di solidarietà tra conviventi, mentre sono recuperabili quelle che, per entità e finalità, determinano un ingiustificato arricchimento dell'altro convivente. È inoltre esclusa la compensazione con un presunto canone di occupazione dell'immobile quando il godimento derivi dalla convivenza o dall'organizzazione della vita familiare e della gestione dei figli.
La pronuncia conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale volto a garantire una tutela patrimoniale al convivente che abbia sostenuto investimenti di rilevante entità nell'interesse della coppia, evitando che la cessazione della convivenza si traduca in un ingiustificato vantaggio economico per il partner proprietario dell'immobile.
