Il rifiuto di una concreta offerta lavorativa può integrare un fatto sopravvenuto rilevante ai fini della revoca dell’assegno divorzile

Cassazione, ordinanza n. 15650 del 22 maggio 2026

La Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi in materia di revisione dell’assegno divorzile, confermando la revoca del contributo in presenza del rifiuto ingiustificato, da parte dell’ex coniuge beneficiario, di un’effettiva opportunità lavorativa.
Secondo la Corte, tale comportamento può integrare un fatto sopravvenuto rilevante ai sensi dell’art. 9 L. 898/1970, in quanto idoneo a incidere sulla capacità di autosufficienza economica e sull’equilibrio tra le parti, alla luce del principio di autoresponsabilità che governa i rapporti post-coniugali.

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