IL DESTINO DELL’ANIMALE DOMESTICO QUANDO TERMINA LA CONVIVENZA TRA I SUOI PROPRIETARI

Tribunale di Livorno, sentenza n. 1275/2024

La Sentenza del Tribunale di Livorno n. 1275/2024 decide sul destino di un cane dopo la rottura della convivenza tra due fidanzati. Pur essendo stato adottato insieme, il cane è infatti intestato a Caia e inizialmente è stato gestito da entrambi; in seguito alla cessazione della convivenza Caia ne richiede la custodia esclusiva, mentre Tizio avanza domanda di affido condiviso.

Il Tribunale, in assenza di una normativa specifica sugli animali che vivono con le coppie non coniugate, supera la mera intestazione del microchip come criterio decisivo e stabilisce una gerarchia: prima il benessere dell’animale, poi la relazione affettiva, infine la proprietà. In base all’applicazione di questi tre criteri, il Giudice ha stabilito che il cane debba restare con Caia poichè il rapporto con Tizio è ritenuto debole e la permanenza alternata non gioverebbe all’animale, che ha invece bisogno di stabilità.

La decisione è significativa perché ribadisce che, pur essendo ancora considerati “res” dal punto di vista formale, gli animali domestici sono ormai trattati come esseri senzienti e destinatari di un interesse proprio. La sentenza conferma una tendenza giurisprudenziale: nessun automatismo basato sulla proprietà, ma valutazioni caso per caso, simili a quelle dei procedimenti familiari e rappresenta un ulteriore passo verso il riconoscimento di un vero “status” giuridico degli animali da compagnia, in attesa di una disciplina normativa organica.

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