Cassazione Civile, ordinanza 21 luglio 2025 n. 20415
Con l’ordinanza n. 20415/2025, la Corte di Cassazione afferma che:
· I coniugi possono validamente raggiungere degli accordi in vista della crisi familiare, disciplinando non solo gli aspetti patrimoniali ma anche gli aaspetti personali della vita familiare
· Tali patti sono contratti atipici, espressione dell’autonomia negoziale e diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c., essendo infatti il fallimento del matrimonio non causa genetica dell’accordo, ma mero evento condizionale
· Non vi è violazione dell’art. 160 c.c. se l’accordo non incide su diritti indisponibili né sostituisce l’assegno divorzile
· Anche il mutuo tra coniugi è valido senza necessità di consegna materiale del denaro, se vi è stato un effettivo arricchimento patrimoniale
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 20415/2025 si inserisce nel solco di un orientamento volto a valorizzare l’autonomia negoziale dei coniugi nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali, anche in vista di una futura crisi familiare: la Suprema Corte ha infatti sancito la liceità dei patti perfezionati prima o durante il matrimonio, con i quali i coniugi regolamentino i loro rapporti patrimoniali, riconoscendo l’esistenza di un debito e subordinando la rfestituzione del dovuto all’evento future ed incerto della separazione.
