LE OPERAZIONI RELATIVE AI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI IN SEGUITO AL DECESSO DEL COINTESTATARIO

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 02/11/2025 n. 28935

Questa recente decisione della Cassazione verte sulla gestione dei libretti di risparmio postali cointestati con clausola di "pari facoltà di rimborso" in caso di morte di uno dei cointestatari, modificando in modo significativo la gestione di tali libretti. In passato, era infatti sufficiente che un solo erede del defunto presentasse opposizione per bloccare il pagamento, mentre oggi la Suprema Corte stabilisce che, in caso di morte di uno dei cointestatari, il superstite conserva la piena legittimazione a disporre della somma sul libretto almeno per la sua quota presunta, e che Poste Italiane non può rifiutare il pagamento eccependo la cointestazione di uno degli eredi, in quanto la nuova normativa sui libretti postali (DM n. 6/2002) non prevede più un meccanismo di blocco automatico del libretto.

Di conseguenza viene precisato quanto segue:

  • In un libretto cointestato ciascun intestatario ha il diritto di disporre delle somme complessive, anche separatamente.

  • La morte di uno dei cointestatari non fa venire meno automaticamente il diritto al rimborso del superstite.

  • La semplice opposizione di un erede non blocca il diritto del superstite a prelevare almeno la sua quota presunta, generalmente pari al 50%.

  • Le controversie sulla proprietà delle somme riguardano esclusivamente i rapporti interni tra il cointestatario superstite e gli eredi del defunto.

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