Polizza vita: prevale il contenuto del testamento nell'individuazione dei beneficiari

Corte di Cassazione – Sentenza n. 10382 del 20 aprile 2026

Con la sentenza n. 10382 del 20 aprile 2026 la Corte di Cassazione ha ribadito che, quando una polizza vita individua quali beneficiari gli “eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi”, l'accertamento della qualità di beneficiario richiede l'interpretazione del testamento secondo la reale volontà del testatore. Il giudice deve valutare congiuntamente il dato letterale e quello logico, senza fermarsi alle qualificazioni formali utilizzate nel testamento. Pertanto, l'attribuzione di beni determinati può integrare un legato e non un'istituzione di erede, con la conseguenza che il diritto all'indennizzo assicurativo spetta soltanto a chi rivesta effettivamente la qualità di erede testamentario. 

La pronuncia conferma la prevalenza della sostanza delle disposizioni testamentarie sulla loro denominazione formale.

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