Tribunale di Pavia, sentenza n. 770 del 30 luglio 2026
Quando un immobile ereditato da più soggetti non può essere comodamente diviso, il giudice può attribuirne l’intera proprietà al coerede titolare della quota maggiore che ne faccia richiesta, riconoscendo agli altri eredi un conguaglio in denaro. È quanto ribadito dal Tribunale di Pavia, in applicazione dell’art. 720 del Codice civile.
La controversia riguardava un immobile caduto in successione e appartenente per due terzi al coniuge superstite e per un terzo a un’altra erede. Il coniuge aveva chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria e l’assegnazione dell’intero immobile, con pagamento alla comproprietaria del valore della sua quota.
Il giudice ha accertato, anche attraverso una consulenza tecnica, che l’immobile non era comodamente divisibile. La suddivisione avrebbe infatti richiesto interventi edilizi significativi, determinando un deprezzamento del bene e la creazione di porzioni prive di adeguata autonomia funzionale ed economica.
Il Tribunale ha quindi disposto l’attribuzione dell’intero immobile al coerede titolare della quota maggiore, con obbligo di corrispondere all’altra erede un conguaglio in denaro, tenendo conto anche del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite. Sul conguaglio sono stati riconosciuti la rivalutazione e gli interessi legali, con garanzia mediante ipoteca legale.
Nella divisione ereditaria, quando un immobile non è comodamente divisibile, l’art. 720 c.c. privilegia l’assegnazione dell’intero bene al coerede titolare della quota maggiore che ne faccia richiesta.
La divisione materiale non deve compromettere il valore economico e la funzionalità dell’immobile. La pronuncia conferma l’importanza di una valutazione tecnica della divisibilità del bene e della corretta determinazione dei conguagli, al fine di tutelare i diritti di tutti i coeredi.
